Titoli rilasciati dalle SSML: tsunami nelle graduatorie e parere legale su come tutelarsi

I titoli rilasciati dalle SSML non hanno valore legale per il Ministero. Vediamo quali sono le conseguenze e le azioni possibili per tutelarsi

titoli rilasciati dalle SSMLI titoli rilasciati dalle SSML (Scuole Superiori per Mediatori Linguistici) sono validi e riconoscono punteggio nelle graduatorie scolastiche? Questa è la domanda che fa tremare i polsi a molti ultimamente e per chissà ancora quanto tempo, visto lo tsunami che potrebbe derivarne.
Per riassumere la tempesta che sta montando sui titoli rilasciati dalle SSML potremmo iniziare citando un paio di brocardi tratti dalla saggezza popolare come: “tutti i nodi vengono al pettine” o “il diavolo fa le pentole ma non i coperchi”.

La questione è molto delicata sia per la diffusione del fenomeno che per le caratteristiche giuridiche e la prassi che, nel tempo, ha consentito un certo affidamento sulla validità dei titoli rilasciati dalle SSML. Analizziamo con ordine quello che è successo per comprendere le cause del prevedibile tsunami che presto o tardi si abbatterà su GPS, graduatorie interne di istituto, concorsi, ecc.

Cosa sono le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici e quali titoli possono rilasciare

Prima di tutto occorre chiarire che le SSML non sono Università ma Istituti ad Ordinamento Universitario. Sono una evoluzione delle vecchie scuole superiori per interpreti e traduttori, disciplinate dal Decreto Ministeriale n. 38 del 2002 e dal D.M. n. 59 del 2018.

Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente le SSML possono legittimamente erogare corsi di durata triennale equipollenti alla Classe di laurea L-12 in Mediazione linguistica (art. 1, comma 2, del D.M. 38 del 2002) e corsi di durata biennale equipollenti ai soli fini professionali e concorsuali alla Classe di laurea LM-94 in Traduzione specialistica e interpretariato (art. 4 D.M. 59 del 2018).

Nel tempo si è andata consolidando una prassi che ha visto alcune SSML comportarsi non già come istituti ad ordinamento universitario ma come veri e propri atenei. Facendo leva sul riconoscimento ministeriale che autorizzava il rilascio di specifici titoli accademici alcune SSML hanno iniziato ad erogare formazioni che esulavano dall’ambito normativo, circoscritto dai due decreti citati, ed arricchendo la propria offerta formativa con master e corsi di perfezionamento, tra cui anche corsi CLIL.

Il fenomeno sembra aver assunto dimensioni rilevanti soprattutto negli ultimi anni, specie dopo l’istituzione delle GPS, con una notevole diffusione dei titoli rilasciati dalle SSML a volte più snelli ed economici rispetto ai titoli corrispondenti che possono essere conseguiti presso Università Telematiche. L’assenza di valore legale dei titoli rilasciati dalle SSML non riguarda però solo le GPS perché i titoli in questione sono inseriti in diverse tabelle di valutazione a seconda dei contesti. Si tratta quindi di un elemento che influisce sul calcolo di dei punteggi degli iscritti in graduatorie interne di istituto, domande di trasferimento, concorsi a cattedra e per dirigenti scolastici, graduatorie per l’insegnamento all’estero e così via.

Titoli rilasciati dalle SSML, un vaso di Pandora?

Già in passato si erano diffusi dubbi sulla validità dei titoli rilasciati dalle SSML ed i più accorti si erano rivolti ad uffici scolastici del ministero o territoriali per ricevere pareri in merito. Si faceva però affidamento soprattutto sul fatto che i titoli rilasciati dalle SSML avessero già attribuito punteggio in precedenza, in seguito ad una valutazione forse superficiale, sia in GPS che altri contesti.

Lo scorso giugno è invece intervenuta la risposta del Segretariato Generale del Ministero dell’Università e della Ricerca all’USR Sicilia, Ambito territoriale di Messina, che chiedeva un riscontro sulla validità dei CLIL rilasciati dalle SSML.

Il Ministero si esprime in modo chiaro e stringente, senza lasciare spazio a interpretazioni, dichiarando esplicitamente, nero su bianco e dopo aver richiamato i due decreti che regolamentano le SSML, dicendo che: “non è attualmente prevista da alcuna disposizione legislativa e/o regolamentare la possibilità, per le SSML accreditate presso lo scrivente Ministero, di rilasciare certificazioni CLIL (stesso discorso valga anche per i Master di I e/o II livello o altri corsi analoghi, non autorizzati dalla normativa citata).

Non solo, il Ministero indica anche i riferimenti normativi che escludono esplicitamente tale possibilità. Non si tratta quindi di titoli che vengono rilasciati perché non è vietata esplicitamente l’erogazione, anzi!

Il Dirigente Dott. Nicodemi esplicita in questo passaggio “Del resto, l’art. 14 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 prevede che i corsi cd. CLIL siano erogati da parte delle Università e non anche delle Scuole superiori di mediazione linguistica (per scrupolo, si precisa, al riguardo, che nel medesimo senso depongono anche l’art. 5 del Decreto del Direttore generale n. 6/2012 nonché l’art. 4 del Decreto dipartimentale n. 1511 del 23 giugno 2022 – allegati).

Sulla scorta del dato normativo sopra richiamato, i corsi per l’ottenimento delle certificazioni CLIL eventualmente erogati dalle Scuole superiori di mediazione linguistica, per quanto di competenza di quest’Ufficio, non hanno valore legale.

Traduciamo, per i meno avvezzi al burocratese, visto che in questo passaggio abbiamo registrato anche alcune sigle sindacali “lost in translation”.

Il richiamo all’art. 14 del DM 249/2010 non viene fatto dal Dirigente Nicodemi per limitare ai soli CLIL citati dall’art. 14 la mancanza di titolo legale qualora rilasciati da SSML (come interpretato erroneamente da alcuni sindacati). Il riferimento è piuttosto utilizzato come traccia esplicita della ratio normativa che serve ad indirizzare verso una interpretazione autentica che è possibile quindi estendere applicandola anche dove la norma tace in merito agli enti abilitati al rilascio dei titoli; tanto più che in soccorso di questo indirizzo normativo giunge anche il richiamo sia al decreto dipartimentale sia a quello del direttore generale che si inseriscono proprio nello stesso solco.

Cosa posso fare se conseguito titoli rilasciati dalle SSML non validi?
E se sono stato superato in graduatoria da chi ha messo a punteggio questi titoli?

Ovviamente i titoli non validi non possono veder riconosciuto alcun punteggio e quindi, come ci risulta stiano già suggerendo di fare diversi Uffici Scolastici Territoriali, a chi ha conseguito titoli rilasciati dalle SSML converrebbe di richiederne la rimozione in autotutela.
Dichiarando titoli non validi infatti si rischia, nella migliore delle ipotesi, che non vengano riconosciuti per l’attribuzione di punteggio. Nel peggiore dei casi si potrebbe anche incorrere in un depennamento dalle GPS per i prossimi due anni.
Per recuperare il punteggio su cui non si potrà fare affidamento occorre quindi conseguire nuovamente CLIL e master rilasciati da Atenei Telematici e quindi con valore legale a tutti gli effetti.

La mancata attribuzione di punteggio ai titoli rilasciati dalle SSML avrà un effetto tsunami sulle graduatorie (e ribadiamo che non si tratta solo di GPS) con i conseguenti disagi su chi pensava di conseguire titoli validi, investendo tempo e denaro con la prospettiva di ottenere punteggio e incarichi di supplenza ed ora si ritrova invece non solo beffato, ma anche penalizzato in termini di punteggio e possibilità lavorative.

Abbiamo pertanto contattato uno Studio legale di Roma che si occupa di contenzioso scolastico, il quale ha espresso il seguente parere in riferimento ai corsi di perfezionamento CLIL (ma che ovviamente va esteso anche a tutti i titoli rilasciati dalle SSML, master inclusi):

Alla luce dell’indicato quadro normativo e l’irregolarità dei corsi CLIL erogati dalle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, risultano pertanto proponibili le seguenti azioni a tutela del personale scolastico danneggiato:

  1. Nel caso in cui un candidato avesse ottenuto il rilascio di un attestato CLIL da parte di una Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, lo stesso potrà avanzare una richiesta di risarcimento danni nei confronti della predetta Scuola Superiore. Tale richiesta risarcitoria potrà essere quantificata nella somma già corrisposta al predetto Istituto per partecipare al predetto corso e, laddove fosse possibile dimostrare che con l’ulteriore punteggio ipoteticamente attribuibile – in virtù di un certificato CLIL valido – l’interessato avrebbe ottenuto un incarico di supplenza dalle graduatorie scolastiche per l’a.s. 2024/2025, potrà essere richiesto in via risarcitoria il pagamento di un ulteriore importo per le retribuzioni non percepite per tale anno scolastico. La relativa azione, di carattere civilistico, è proponibile direttamente nei confronti delle singole Scuole percettrici dei relativi pagamenti ed erogatrici dei relativi corsi;
  2. Nel diverso caso in cui un candidato presuma od abbia motivo di ritenere che altri candidati presenti in graduatoria lo precedano in virtù di una certificazione CLIL rilasciata da una Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, il medesimo potrà presentare una domanda di accesso agli atti ex art. 22 e ss. L. 241/1990 al fine di richiedere copia sia della domanda GPS presentata dal predetto candidato che gli eventuali titoli già prodotti da quest’ultimo all’Ufficio scolastico provinciale e/o all’Istituto scolastico di competenza; in caso di mancato riscontro, nel successivo termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza di accesso agli atti, potrà essere presentato ricorso al T.A.R. competente nel successivo termine perentorio di 30 giorni, al fine di ottenere la condanna dell’Amministrazione alla esibizione della predetta documentazione;
  3. Conseguentemente, nel caso in cui si fosse in possesso di documentazione attestante che un altro soggetto destinatario abbia ottenuto un incarico di supplenza sulla base di un certificato irregolare CLIL, ovvero occupi una posizione superiore in graduatoria, potrà essere inviata una diffida all’Amministrazione affinché disponga in autotutela la rettifica dell’erroneo punteggio attribuito a tale candidato e, in caso di mancato riscontro, potrà essere presentato, a tutela dei propri diritti, un ricorso dinanzi al Tribunale del Lavoro territorialmente competente.

 

Dalla vicenda riguardante i titoli rilasciati dalle SSML e da altre riguardanti diritti di docenti ed aspiranti docenti, riconosciuti da sentenze che non vengono applicate nei casi specifici, se non in seguito ad azione legale, abbiamo compreso che c’è grande disinformazione in tema di diritti di docenti e aspiranti docenti.

Ci siamo resi conto che sempre più spesso, nell’arco della carriera, il docente si trova alle prese con ricorsi, impugnazioni e class action contro il Ministero, gli UST o altri enti. Sia promuovendo azioni legali tramite un sindacato che intraprendendo spontaneamente azioni unitamente ad altri colleghi.

I casi di ricorsi e procedimenti davanti al giudice del lavoro di più stretta attualità sono, solo per citarne alcuni:

  • l’ultimo concorso bandito per i dirigenti scolastici;
  • il riconoscimento di titoli e abilitazioni conseguiti all’estero;
  • mancato riconoscimento dell’anno 2013 ai fini della ricostruzione di carriera, causato dal blocco degli aumenti stipendiali;
  • il riconoscimento del bonus docenti di religione cattolica o ai docenti precari con relativo riconoscimento della retribuzione professionale e del compenso individuale accessorio;
  • riconoscimento del servizio militare e civile sulla carriera e tante altre tematiche spesso riguardanti tutte le graduatorie e sostanzialmente qualunque concorso.

Nella scuola di oggi la figura di un giurista a cui rivolgersi per un parere, una consulenza o per intraprendere una azione legale è diventata insomma necessaria per far valere i propri diritti.

Questa consapevolezza ci ha spinto ad inaugurare una nuova rubrica del blog sul tema dei diritti nella scuola per dare spazio, di volta in volta, all’analisi dei casi più rilevanti e diffusi, nell’interesse di tutti coloro che operano nel mondo della scuola.

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