30 CFU Sostegno D.L. 71/2024

  • Tipologia: 30 CFU sostegno percorso abilitante D.L. 71/2024
  • Destinatari: Docenti abilitati all’estero su sostegno o precari con 3 anni di servizio su sostegno
  • Date di inizio: in attesa dell’istituzione del ciclo successivo
  • Scadenza iscrizioni: pre-iscrizioni aperte per il prossimo ciclo
  • Crediti: 30 CFU

 

Art. 6 D.L. 71/2024

Potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità

1. Per sopperire all’attuale fabbisogno di docenti di sostegno, in via straordinaria e transitoria, in aggiunta ai percorsi di specializzazione sul sostegno, che in base alla normativa vigente rimangono affidati ordinariamente alle università, la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilita’ si consegue, fino al 31 dicembre 2025, con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L’offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma prevede il conseguimento di almeno trenta crediti formativi. Le università possono, in ogni caso, attivare i percorsi di cui al presente comma autonomamente o in convenzione con l’INDIRE.
2. Possono partecipare ai percorsi attivati ai sensi del presente articolo e relativi al medesimo grado di istruzione del servizio prestato coloro che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.
3. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, previo parere del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente articolo, i requisiti e le modalità per l’attivazione dei percorsi, i costi massimi, l’esame finale e la composizione della commissione esaminatrice dell’esame finale, alla quale partecipa un componente esterno designato dall’Ufficio scolastico regionale scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi all’attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti.
4. Il Ministero dell’istruzione e del merito individua, ogni anno, sino al termine di cui al comma 1, il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilita’, al fine dell’attivazione dei percorsi di cui al presente articolo. Il fabbisogno di cui al primo periodo e’ individuato, per ciascun grado di istruzione, sulla base della programmazione degli organici del personale docente delle scuole del Sistema nazionale di istruzione.
Se le domande di partecipazione ai percorsi eccedono il fabbisogno, l’accesso ai percorsi è regolato sulla base dei criteri individuati con il decreto di cui al comma 3.
5. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7 D.L. 71/2024

Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i possessori di titolo conseguito all’estero, in attesa di riconoscimento

1. In sede di prima applicazione, coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno conseguito, presso una università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio dell’Unione europea, una qualifica professionale o un titolo di formazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ammissibile in base ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 3, e hanno pendente, oltre i termini di legge, il procedimento di riconoscimento del titolo di formazione ovvero hanno in essere un contenzioso amministrativo per mancata conclusione, entro i termini di legge, del procedimento possono iscriversi ai percorsi di formazione, riferiti a un solo grado di istruzione, attivati dall’INDIRE e definiti dal decreto di cui al comma 3, se, contestualmente all’iscrizione, presentano rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento sul sostegno.
2. Con il superamento dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente articolo si consegue un solo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto.
3. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di ammissibilità dei titoli di cui al comma 1 e i corrispondenti requisiti di qualità, nonché i contenuti formativi dei percorsi di cui al presente articolo, riferiti ai diversi gradi di istruzione e alle distinte tipologie dei medesimi titoli. Con il decreto di cui al presente comma sono definiti le modalità di attivazione dei percorsi di cui al comma 1, i costi massimi, le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione, l’esame finale dei percorsi e la composizione della commissione esaminatrice dell’esame finale, alla quale partecipa un rappresentante designato dall’Ufficio scolastico regionale scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi all’attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti.
4. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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