Specializzazione su sostegno 30 CFU e “percorsi INDIRE” D.L. 71/2024

Percorsi da concludere entro dicembre 2025 ex art. 6 ed ex art. 7 D.L. 71/2024

30 CFU abilitazione su sostegno e "percorsi INDIRE" D.L. 71/2024

La specializzazione su sostegno conseguita tramite TFA sembra aver coinvolto un numero di docenti insufficiente per sopperire al fabbisogno di docenti di sostegno con cui il sistema scolastico continua a fare i conti ogni anno.

Per far fronte a questa carenza, è stato previsto il potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno tramite due articoli del Decreto Legge 71 del 31 maggio 2024, denominato “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”.

Nello specifico, gli articoli che disciplinano i nuovi percorsi straordinari per conseguire la specializzazione su sostegno sono il n. 6 e il n. 7 e prevedono due tipologie di destinatari: uno da 30 CFU destinato a docenti precari con tre anni di servizio su sostegno e l’altro,  destinato a chi ha conseguito un titolo per il sostegno all’estero ed ha in corso, senza ancora aver ottenuto il riconoscimento entro i termini di legge, una richiesta o un contenzioso pendente.
Si tratta di percorsi che il suddetto decreto dispone “in via straordinaria e transitoria” nonché “in aggiunta” al tradizionale TFA.

Specializzazione su sostegno, i percorsi straordinari da 30 CFU e i “Percorsi INDIRE”

Partiamo dall’articolo 6 del decreto legge 71/2024. In base a quanto riportato in questo articolo, la specializzazione su sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue, fino al 31 dicembre 2025 e in via straordinaria, con il superamento dei percorsi di formazione da 30 CFU attivati dalle università autonomamente o in convenzione con l’INDIRE (l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa).

Un’altra possibilità è quella data ai possessori di un titolo per il sostegno conseguito all’estero che, alla data di entrata in vigore del decreto era in attesa di riconoscimento o con contenzioso pendente e che non abbiano ottenuto l’esito entro i termini previsti dalla legge. Il caso di specie è illustrato al punto successivo, l’articolo n. 7, e prevede in questo caso dei percorsi straordinari per la specializzazione su sostegno attivati da INDIRE.

Chi può iscriversi ai percorsi da 30 CFU per la specializzazione su sostegno ex art. 6?

Possono partecipare a questi percorsi coloro che hanno svolto un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti. Il servizio può essere stato svolto sia nelle istituzioni scolastiche statali che nelle paritarie e deve essere relativo al medesimo grado di istruzione per il quale ci si intende specializzare.
La platea degli interessati appare quindi cospicua dato che si calcola che i docenti con questi requisiti siano all’incirca 85.000.

Chi può partecipare ai percorsi da 30 CFU per la specializzazione su sostegno ex art. 7?

Secondo il primo comma di questo articolo, chi alla data di entrata in vigore del decreto n. 71 (ovvero, il 01/06/2024) ha conseguito un titolo di abilitazione su sostegno (di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) presso una università (o altro organismo abilitato) estera legalmente accreditata in Italia e ha presentato una richiesta per il riconoscimento in Italia, può iscriversi ai percorsi straordinari per il sostegno da 30 CFU.

Oltre a questo status l’articolo detta anche un’altra condizione e cioè che i candidati in questione abbiano “pendente, oltre i termini di legge, il procedimento di riconoscimento del titolo di formazione ovvero […] in essere un contenzioso amministrativo per mancata conclusione, entro i termini di legge, del procedimento”.
Non è sufficiente quindi aver conseguito una specializzazione su sostegno tramite TFA all’estero ma occorre anche che alla data di entrata in vigore del decreto non solo fosse già in corso il procedimento di riconoscimento o il contenzioso amministrativo, ma che gli stessi non si siano ancora conclusi entro i termini di legge.

Anche in questo caso il numero degli aspiranti sembra essere importante, essendo stimato sui 12.000 docenti. Tuttavia tale stima potrebbe essere ridimensionata se è stata calcolata considerando solo i contenziosi attivi o i procedimenti di riconoscimento ancora in itinere senza tener conto del secondo caveat temporale.
Facciamo il caso ad esempio di un candidato che ha ottenuto tramite TFA estero la specializzazione su sostegno e che alla data di entrata in vigore del decreto aveva in corso un procedimento di riconoscimento o un contenzioso amministrativo che però non avevano ancora oltrepassato i termini di legge previsti per la conclusione. Questo candidato non potrebbe accedere ai cosiddetti “Percorsi INDIRE”.

Quale titolo si consegue, a quali condizioni e alcuni casi particolari

Relativamente ai percorsi ex art. 6 gli anni di servizio devono essere prestati nella scuola dello stesso ordine e grado. Se ho prestato almeno 3 anni di servizio su sostegno nella scuola primaria ad esempio, non posso accedere al percorso 30 CFU sostegno per la scuola secondaria e  viceversa.

Per quanto riguarda l’art. 7, sia che si abbia un processo di riconoscimento pendente sia che si abbia un contenzioso amministrativo aperto, il decreto precisa che ci si può iscrivere a un percorso per un unico grado di istruzione e che è possibile iscriversi esclusivamente se, contestualmente all’iscrizione, si presenti rinuncia all’istanza di riconoscimento e/o al contenzioso in essere.
Ovviamente il grado di istruzione dev’essere congruo con quello al cui riconoscimento si rinuncia. Non posso cioè rinunciare al riconoscimento di una specializzazione su sostegno nella scuola primaria conseguita con TFA estero per accedere ad una specializzazione su sostegno nella scuola secondaria tramite i percorsi INDIRE.

Come iscriversi a questi percorsi?

Per i percorsi da 30 CFU destinati a chi è in possesso di 3 anni di servizio sul sostegno (art. 6) si tratta di percorsi che saranno a breve attivati dalle università, essendo possibile attivarli “autonomamente o in convenzione con l’INDIRE” e per quanto riguarda gli atenei di cui siamo Polo abbiamo già attivato una procedura di preiscrizione.

Per ciò che riguarda i percorsi straordinari da 30 CFU per conseguire la specializzazione su sostegno ex art. 7 saranno attivati da INDIRE.
Tuttavia, visto che già per i percorsi per i docenti con 3 anni di servizio è prevista l’attivazione da parte delle università, è possibile ipotizzare che anche questi percorsi possano essere attivati direttamente dalle università. L’art. 7 fa riferimento ai percorsi INDIRE per i quali  nell’articolo precedente era prevista l’attivazione da parte degli atenei con o senza la convenzione con INDIRE. L’esclusivo appannaggio ad INDIRE di questo secondo tipo di percorsi parrebbe quindi non solo ingiustificato ma nemmeno tanto esplicito.

mercoledì Ottobre 9 2024
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